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Per l'avanzamento tanto ad anzianita' che a scelta dei sergenti maggiori e dei marescialli addetti alle cariche di carattere particolarmente tecnico designate dal regolamento, non e' richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art6 · fonte del testo