Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Per l'avanzamento tanto ad anzianita' che a scelta dei sergenti maggiori e dei marescialli addetti alle cariche di carattere particolarmente tecnico designate dal regolamento, non e' richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa di cui agli articoli 3, 4 e 5.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
