Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, perche' non piu' idonei al servizio presso i reparti di truppa, possono conseguire l'avanzamento soltanto ad anzianita', e per essi non e' richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa.
tolto: Detta promozione ad anzianita', avra' luogo, per i sergenti maggiori, un anno dopo la data in cui potrebbe effettuarsi ad anzianita', se essi si trovassero in servizio alle truppe, e per i marescialli ordinari e marescialli capi al compimento del quinto anno di grado.
tolto: Se pero' la mancanza di idoneita' alle truppe e' derivata da ferite o infermita' dichiarate dipendenti da cause di servizio militare, l'avanzamento avra' luogo con le norme e nei modi previsti per l'avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali alle truppe.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art7 · fonte del testo