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[1]I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, perche' non piu' idonei al servizio presso i reparti di truppa, possono conseguire l'avanzamento soltanto ad anzianita', e per essi non e' richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa.
[2]Detta promozione ad anzianita', avra' luogo, per i sergenti maggiori, un anno dopo la data in cui potrebbe effettuarsi ad anzianita', se essi si trovassero in servizio alle truppe, e per i marescialli ordinari e marescialli capi al compimento del quinto anno di grado.
[3]Se pero' la mancanza di idoneita' alle truppe e' derivata da ferite o infermita' dichiarate dipendenti da cause di servizio militare, l'avanzamento avra' luogo con le norme e nei modi previsti per l'avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali alle truppe.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
