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L'idoneita' all'avanzamento ad anzianita', ed a scelta dei sottufficiali o militari di truppa, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, e' dichiarata in seguito a giudizio di 1°, 2° e 3° grado, pronunziati successivamente.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art8 · fonte del testo