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[1]All'art. 34 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e' aggiunto il seguente comma:

[2]«Anche l'ufficiale esattoriale, se lo ritenga opportuno, ha diritto di farsi assistere da due testimoni, restando pero' a carico dell'esattore la eventuale richiesta di una indennita'».

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art11 · fonte del testo