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[1]Il primo periodo del 1° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e' modificato come segue:
[2]«Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale da' anche notizia al podesta' trasmettendogli copia dell'atto entro 5 giorni quando la notifica di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 non sia stata fatta al debitore in persona propria».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960
