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[1]Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 54 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e' aggiunto il seguente comma:

[2]«In luogo del terzo esperimento l'intendente di finanza puo' disporre a suo insindacabile giudizio il passaggio dei beni all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con l'art. 11. del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVI I, numero 126, per un prezzo pari a quello che ha servito di base al secondo incanto».

[3]Al comma sesto dello stesso articolo sono aggiunte le seguenti parole:

[4]«Tale divieto non si applica quando l'esattore sia una delle aziende di credito contemplate dall'art. 99 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e debba tutelare anche creda propri, diversi da quelli tributari, verso il contribuente spropriato, purche' pero' l'azienda abbia ottenuto all'uopo il preventivo nulla osta dell'Ispettorato per la difesa del risparmio o per l'esercizio del credito».

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art17 · fonte del testo