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[1]La costituzione dei consorzi obbligatori, di cui all'articolo precedente, ha effetto pel decennio 1943-1952. Nondimeno durante il decennio in corso e sempre nell'ambito di una stessa circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte, possono essere riunite in consorzio le esattorie vacanti, oppure riunirsi tali esattorie ad un'altra appaltata, col consenso dell'esattore e con l'aggio risultante dal suo contratto di appalto.

[2]Su domanda degli esattori attualmente in carica che dichiarino di gestire la nuova esattoria consorziale, sia per associazione tra loro sia per cessione ad uno di essi, e sempre nell'ambito della circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte, il prefetto, sentiti i Comuni interessati, puo' anche autorizzare in anticipo la costituzione dei consorzi di cui al precedente comma.

[3]In tal caso, come nel caso di conferma dell'appalto pel decennio 1943-1952, l'aggio sara' fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto fra il complesso degli aggi e il complesso (dei carichi risultanti dai ruoli passati in riscossione nel penultimo anno della gestione per le varie esattorie che vengono ad essere comprese nella nuova circoscrizione.

[4]Il personale delle esattorie riunite ai sensi dei precedenti capoversi conserva lo stesso stato giuridico e trattamento economico che aveva presso l'esattoria cui era addetto, in forza dei contratti collettivi e integrativi vigenti all'atto della riunione.

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art2 · fonte del testo