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[1]Contemporaneamente alla emissione del decreto di decadenza dell'esattore, il prefetto, sentito l'intendente di finanze, riattiva la riscossione nominando il gestore provvisorie della esattoria, e, se l'esattore e' debitore, qualunque sia l'importo del debito, invita il ricevitore provinciale e gli enti interessati a provvedere per la compilazione degli elenchi dei residui da darsi in carico al gestore stesso o al nuovo esattore.
[2]Gli elenchi dei residui si compilano con le norme impartite dal Ministero delle finanze e debbono riportare il visto di regolarita' dell'Ufficio distrettuale delle imposte.
[3]Le spese per la loro formazione sono a carico dell'esattore decaduto e vengono anticipate dal ricevitore provinciale a favore del quale il prefetto, ove non riscontri negligenza nell'azione da lui promossa, dispone la rivalsa ed il pagamento sulle prime riscossioni dei residui di pertinenza degli enti creditori, compreso il ricevitore in proporzione del rispettivo credito.
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
