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[1]Il personale della esattoria, il cui titolare e' dichiarato decaduto, viene mantenuto in servizio dal gestore alle condizioni di trattamento acquisite, qualora non sia emersa responsabilita' a carico di esso nelle irregolarita' che hanno determinato la decadenza dell'esattore.
[2]Le retribuzioni spettanti al personale mantenuto in servizio sono a carico dell'esattore decaduto sino alla notifica del decreto di decadenza e sono pagate con le norme di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22. Per il periodo successivo fanno carico alla gestione provvisoria.
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
