Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'articolo 86 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sono aggiunti i seguenti comma:
tolto: «Il ricavato dalla vendita delle cauzioni degli esattori, dei loro beni extracauzionali e dei residui viene depositato entro cinque giorni alla Cassa depositi e prestiti per essere ripartito fra gli aventi diritto.
tolto: «Il relativo riparto viene eseguito dal prefetto ed e' valido a tutti gli effetti qualora non venga impugnato entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.
tolto: «In caso di opposizione il riparto deve essere eseguito dalla competente Autorita' giudiziaria».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art24 · fonte del testo