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[1]All'articolo 86 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sono aggiunti i seguenti comma:

[2]«Il ricavato dalla vendita delle cauzioni degli esattori, dei loro beni extracauzionali e dei residui viene depositato entro cinque giorni alla Cassa depositi e prestiti per essere ripartito fra gli aventi diritto.

[3]«Il relativo riparto viene eseguito dal prefetto ed e' valido a tutti gli effetti qualora non venga impugnato entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.

[4]«In caso di opposizione il riparto deve essere eseguito dalla competente Autorita' giudiziaria».

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art24 · fonte del testo