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[1]L'art. 90 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 22 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e' sostituito dal seguente:

[2]«L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle imposte o all'Ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata. «Allorche' il prezzo dell'immobile e' soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento e' esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda e' di 4 mesi dal giorno in cui divento' definitiva la liquidazione dei crediti.

[3]«Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

[4]«L'Ufficio delle imposte o l'Ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia per inesigibilita', sia per devoluzione e rinvia le altre all'intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.

[5]«L'intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte del capoluogo e di un rappresentante 'della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, designato da essa. Alla Commissione che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi.

[6]«Qualora l'esattore ne faccia domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentire l'esattore od un suo rappresentante. La stessa facolta' compete all'Ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

[7]«Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda non sia stato provveduto giusta il precedente comma cinque, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio, pari al settanta per cento dell'ammontare del credito, che sara' revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

[8]«In casi speciali il Ministero puo' consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Puo' altresi' concederlo nella misura che riterra' opportuna, anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle imposte o dell'Ente interessato, di cui al precedente quinto comma, in attesa della decisione dell'intendente di finanza.

[9]«Contro le decisioni dell'intendente di finanza e' ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine sei mesi dalla notifica della decisione stessa. Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero, di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari designato da essa.

[10]Alla Commissione che dura in carica per un triennio e' assistita da segretari ad essa si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi.

[11]«Qualora l'esattore ne faccia domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentire l'esattore od un suo rappresentante.

[12]La stessa facolta' compete all'Ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

[13]«Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda non sia stato provveduto giusta il precedente comma cinque, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio, pari al settanta per cento dell'ammantare del credito, che sara' revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

[14]«In casi speciali il Ministero puo' consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Puo' altresi' concederlo nella misura che riterra' opportuna, anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle imposte o dell'Ente interessato, di cui al precedente quinto comma, in attesa della decisione dell'intendente di finanza.

[15]«Contro le decisioni dell'intendente di finanza e' ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa. Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero, di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari designato da essa.

[16]«La Commissione che dura in carica per un triennio e' assistita da segretari; ad essa si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi.

[17]«Contro il provvedimento definitivo del Ministero e' ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilita', che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

[18]«La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'Intendenza di finanza e del Ministero, si applica anche per le domande di rimborso o di discarico prodotte agli enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette.

[19]«Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

[20]«Per il funzionamento delle Commissioni, anche in ordine alle facolta' ed ai poteri che esse possono esercitare, si applicano le disposizioni che disciplinano rispettivamente. le Commissioni provinciali e quella centrale per le imposte dirette.

[21]«Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stanziare in bilancio i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni».

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 25 novembre 1944

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