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[1]All'art. 97, del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, si aggiunge il seguente comma:

[2]«L'esecuzione puo' essere sospesa dall'intendente di finanza su domanda del curatore, vidimata dal giudice delegato, contenente impegno a versare in congruo termine all'esattore, l'intero debito per il quale si procede».

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art28 · fonte del testo