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[1]All'art. 97, del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, si aggiunge il seguente comma:
[2]«L'esecuzione puo' essere sospesa dall'intendente di finanza su domanda del curatore, vidimata dal giudice delegato, contenente impegno a versare in congruo termine all'esattore, l'intero debito per il quale si procede».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960
