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[1]Gli articoli 106, 107, 108 e 109 della legge sulla riscossione sono sostituiti dai seguenti:
[2]Art. 106. - Gli esattori delle imposte che saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria, manterranno in servizio il personale che risulti iscritto, da almeno tre mesi, al Fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo art. 110 alla data della aggiudicazione o del conferimento in qualunque modo dell'esattoria.
[3]I nuovi esattori ed i gia' titolari di altra esattoria, potranno sostituire con l'opera propria o con personale di loro fiducia il collettore dirigente ed il cassiere dell'esattoria.
[4]Il personale confermato ha diritto di congiungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato, con quello che prestera'.
[5]Art. 107. - Gli obblighi di cui al precedente articolo non si estendono al personale che all'inizio del nuovo appalto abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta' ed il diritto a fruire del trattamento di previdenza. L'impiegato che non abbia ancora tale diritto sara' mantenuto in Servizio con un massimo di cinque anni sinche' non avra' raggiunto il limite per fruire di detto trattamento, purche' dimostri di possedere le attitudini e la capacita' per prestare utile servizio.
[6]Art. 108. - E' istituita presso ogni intendenza di finanza la formazione di elenchi del personale dipendente dalle esattorie delle imposte, distinti per collettori, ufficiali esattoriali, personale amministrativo o di ufficio, e messi notificatori.
[7]Alla formazione degli elenchi e alle variazioni e controllo degli stessi sara' adibita una speciale Commissione di tre membri, nominati uno dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, uno dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori, ed il terzo, che la presiede, dall'intendente di finanza.
[8]La iscrizione del personale in servizio dovra' essere effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge e per il personale disoccupato, a richiesta degli interessati, in qualunque momento, con norme che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.
[9]Per il personale esattoriale disoccupato si fara' luogo ad elenchi separati che saranno trasmessi in copia, dall'intendente stesso, all'Ufficio di 'collocamento istituito presso la Delegazione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione. L'aggiornamento degli elenchi avverra' al massimo ogni trimestre.
[10]Per l'assunzione di nuovo personale, ferme sempre restando le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati ed orfani di guerra, dei mutilati ed orfani della causa fascista, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per il servizio militare non isolato all'estero, e sempre che non trattisi del collettore dirigente e del cassiere di cui al penultimo comma dell'articolo 106, l'esattore, quando non possa provvedere direttamente con personale disponibile in altra esattoria ad esso appaltata, dovra' rivolgersi all'Ufficio di collocamento e sceglierlo negli elenchi dei disoccupati di cui al comma precedente.
[11]Art. 109. - Soppresso.
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
