Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie applicati con riferimento allo stesso reddito si comprendono in unico ruolo mediante corrispondente aumento dell'aliquota di imposta principale agli effetti della quale il reddito e' stato accertato.

[2]A partire dalla data di attuazione dell'anagrafe tributaria di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, il Ministero delle finanze, di concerto con gli altri Ministeri interessati, puo' inoltre disporre la iscrizione in unico ruolo, delle imposte, sovrimposte, tributi locali, contributi sindacali, ed altri contributi mobiliari e immobiliari dovuti dalla stessa ditta. A tale effetto e' fatto obbligo agli enti impositori di comunicare al competente Ufficio distrettuale delle imposte, per l'iscrizione in detta anagrafe, tutte le Variazioni occorse nell'anno nella consistenza del carico tributario di ogni ditta.

[3]I redditi mobiliari vengono indicati nei ruoli anche per gruppi e specie e sulla base di essi gli esattori compilano e trasmettono agli Uffici distrettuali delle imposte entro' il mese di aprile di ciascun anno le tabelle dei contribuenti, distinti per gruppi e specie di redditi imponibili, segnalando le variazioni accertate in rapporto alla denominazione, reperibilita', esistenza e stato di ciascuna ditta iscritta a ruolo.

[4]L'Ufficio distrettuale delle imposte provvede entro il 30 settembre di ogni anno alla riunione delle tabelle in unico fascicolo, per ordine alfabetico dei Comuni compresi nel distretto, ed a rimetterlo al podesta' del Comune capoluogo per la pubblicazione e per tenerlo a disposizione di chiunque Voglia consultarlo.

[5]Ai fini della chiarezza e dell'epurazione dei ruoli, ferme restando le disposizioni in vigore, e' fatto altresi' obbligo agli esattori di segnalare entro il 31 ottobre di ogni anno agli uffici delle imposte, ai Comuni, Provincie ed altri enti impositori, per le necessarie rettifiche e provvedimenti, gli elementi di cui vengono a conoscenza nel corso della riscossioni, e piu' particolarmente: duplicazioni di iscrizioni, errori per omonimia, errori nel domicilio o nelle generalita' del debitore dell'imposta, cessazione del reddito, morte del contribuente.

[6]Le esattorie, presso le quali non siano in uso sistemi meccanizzati, ritenuti dall'Amministrazione finanziaria rispondenti alle esigenze del servizio, hanno l'obbligo di valersi dei sistemi e mezzi meccanici che fossero adottati dall'Amministrazione finanziaria per la compilazione dei ruoli, concorrendo nelle relative spese ed in quelle necessarie per la manutenzione in comune di schedine e targhette, nella misura che sara' annualmente stabilita dal Ministero delle finanze.

[7]Le partite di cui sia stata riconosciuta l'inesigibilita' non possono essere inscritte nei ruoli principali dell'anno successivo, salvo all'Ente di inscriverle in ruolo suppletivo qualora gli risultino cessate le ragioni dell'inesigibilita'.

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art3 · fonte del testo