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[1]Alle incompatibilita' previste dall'art. 14 del testo unico 17 ottobre 1022, n. 1401, per la nomina e per l'esercizio delle funzioni di esattore, si aggiungono quelle stabilite per 'gli appaltatori delle imposte di consumo dall'art. 77 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, eccettuati i numeri 7 e 19.
[2]Non possono inoltre essere esattori:
[3]1° coloro che siano stati comunque dispensati o revocati dalle funzioni di gestori, delegati, sostituti, sorvegliati, esattori, collettori, ufficiali esattoriali, messi notificatori o impiegati esattoriali, per irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
[4]2° coloro che non abbiano reso i conti in dipendenza della funzione da loro esercitata o che dichiarati debitori siano morosi verso lo Stato, la Provincia, il Comune od altri Enti interessati nella riscossione;
[5]3° coloro che in precedenti gestioni abbiano commesso abusi od irregolarita' che il Ministero ritenga incompatibili con le funzioni di esattore.
[6]La inesistenza delle circostante, di cui ai numeri 1, 2, 3 si comprova mediante certificate da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, che ha inoltre facolta' di escludere dal conferimento di esattorie, persone, ditte o enti con decreto non motivato e insindacabile.
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
