Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1939 al 13 aprile 1941. Leggi il testo vigente →

[1]Per essere nominato esattore e' richiesta la iscrizione all'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette istituito presso il Ministero delle finanze.

[2]Gli aspiranti all'iscrizione all'Albo degli esattori devono possederei requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno di licenza di scuola media superiore ed aver superato apposito esame di idoneita'.

[3]Possono ottenere l'iscrizione all'Albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del suddetto titolo di studio, coloro che comprovino di aver'esercitato personalmente, da almeno cinque anni, le funzioni di esattore o di aver diretto per lo stesso periodo un'esattoria come collettore, l'erede o il prescelto dagli eredi quando continuino la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria o nel successivo, nonche' gli istituti od Enti soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.

[4]Le norme per la formazione e la tenuta dell'Albo e per gli esami di idoneita', nonche' i diritti per il rilascio del certificato prescritto dal precedente art. 5, sono fissati con decreto del Ministro per le finanze.

[5]Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura di lire cinquanta. La tassa e' riscossa in modo ordinario e il mancato pagamento fa incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e successive modificazioni.

[6]Per le spese inerenti alla formazione, ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette e dell'Albo dei collettori di cui al seguente art. 8, e per quelle dovute alle Commissioni di esame di idoneita' viene stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 13 aprile 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art6 · fonte del testo