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[1]Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e' inserito il seguente comma:

[2]«Per la formazione e tenuta dell'Albo dei collettori delle imposte dirette, per l'esame di idoneita', per i diritti di rilascio dei certificati, nonche' per le spese inerenti all'Albo stesso ed alle Commissioni di esame, valgono le stesse disposizioni riguardanti l'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette.

[3]«La tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nell'Albo dei collettori e' fissata in lire trenta».

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art8 · fonte del testo