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[1]Il prime comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, e' modificato come segue:
[2]«Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, almeno quarantacinque giorni avanti a quello di scadenza di una delle suddette rate i podesta' pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutori dall'intendente di finanza, ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformita' delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi».
[3]Il secondo comma, e' soppresso.
[4]Il primo periodo del terzo comma e' modificato come segue:
[5]«La pubblicazione dei ruoli e' fatta per cinque giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo quaranta giorni prima della scadenza della prima rata».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960
