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[1]Il prime comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, e' modificato come segue:

[2]«Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, almeno quarantacinque giorni avanti a quello di scadenza di una delle suddette rate i podesta' pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutori dall'intendente di finanza, ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformita' delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi».

[3]Il secondo comma, e' soppresso.

[4]Il primo periodo del terzo comma e' modificato come segue:

[5]«La pubblicazione dei ruoli e' fatta per cinque giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo quaranta giorni prima della scadenza della prima rata».

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art9 · fonte del testo