L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, ha facolta' di chiedere, entro tre mesi dalla ripresa del servizio, di versare a proprio carico il contributo globale di cui all'art. 1, sugli elementi della retribuzione soggetti a contributo, non percepiti.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-07;904~art14 · fonte del testo