Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facolta' per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalita' indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall'articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalita' indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, puo' chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art19 · fonte su Normattiva