Il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi della legge 30 settembre 1920, n. 1405, e successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi della retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati al successivo art. 3. Il contributo e' per quattro quinti a carico del datore di lavoro e per un quinto a carico del lavoratore ed e' attribuito, per l'1,40 per cento alla ripartizione e, per il 17,90 per cento, alla capitalizzazione. Con l'aliquota di contributo attribuito alla ripartizione si copre annualmente l'onere riguardante la parte di pensione dovuta al pensionato prima della entrata in vigore della presente legge, a titolo di assegno integrativo, a norma del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni e, a titolo di assegno temporaneo di contingenza, a norma del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, nonche' l'onere riguardante la concessione della indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni. Con la stessa aliquota di contributo si copre altresi', per le pensioni future, l'onere relativo ai titoli suddetti per la parte di pensione che sarebbe spettata qualora fosse stata determinata sulla base della retribuzione annua di lire 24.000. Con l'aliquota di contributo assegnata alla capitalizzazione si copre l'onere relativo alla differenza tra l'importo complessivo della pensione determinata in base ai successivi articoli 4 e 5 e quello di cui ai precedenti commi terzo e quarto. La misura del contributo sara' variata nel caso in cui alle competenze soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento delle competenze in vigore alla data del 1 aprile 1948.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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