L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione e con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, puo' chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza, mediante versamento dei contributi determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

Testo vigente dal 15 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1790~art10 · fonte su Normattiva