Art. 2
A decorrere dal 1 gennaio 1948, il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui al precedente art. 1 assorbe e sostituisce, per il personale cui si applica la presente legge, i trattamenti di cui al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, ed alla legge 14 giugno 1949, n. 322, nonche' il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, concernente la corresponsione dell'indennita' di caropane.
Testo vigente dal 20 dicembre 1949
