Art. 7
Qualora siano licenziati, per motivi diversi da quelli disciplinari, lavoratori che abbiano compiuto quindici anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati e raggiunta l'eta' di 55 anni, se uomini, e 50, se donne, il datore di lavoro e' tenuto a versare, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipato collocamento in pensione.
Testo vigente dal 20 dicembre 1949
