Qualora siano licenziati, per motivi diversi da quelli disciplinari, lavoratori che abbiano compiuto quindici anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati e raggiunta l'eta' di 55 anni, se uomini, e 50, se donne, il datore di lavoro e' tenuto a versare, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipato collocamento in pensione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-07;904~art7 · fonte del testo