Le somme accantonate presso le societa' esercenti pubblici servizi di telefonia fino al 31 dicembre 1947 a scopo, di miglioramento del trattamento di previdenza a favore del proprio personale a norma dei contratti collettivi di lavoro, devono essere versate al Fondo e utilizzate per sanare il disavanzo tecnico del Fondo stesso per la parte afferente agli iscritti dipendenti dalle societa' medesime. Qualora con tale versamento il disavanzo al 1 gennaio 1948 non risulti totalmente coperto, alla copertura della differenza sara' provveduto dalle societa', con le modalita' da concordarsi con l'Istituto nazionale della previdenza, sociale.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-07;904~art8 · fonte del testo