((I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

  • a)possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
  • b)abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
  • c)la cessazione dall'servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia)).

Testo vigente dal 27 novembre 1973

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 27 novembre 1973. 49 parole tolte, 77 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Hanno titolo alla liquidazione anticipata per vecchiaia, al di fuori delle aliquote stabilite nell'articolo precedente, i lavoratori cessati dal servizio per motivi diversi da quelli indicati nella lettera b) del precedente articolo e che,aggiunto: I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino tolto: in possesso dei requisiti di eta' e di iscrizione previsti dal primo comma dell'articolo medesimo aggiunto: soddisfatte le condizioni seguenti:

aggiunto: a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;

aggiunto: b) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;

aggiunto: c) la cessazione dall'servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaiatolto: ,aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art18 · fonte del testo