In caso di variazioni da apportare alla misura percentuale complessiva del contributo ai sensi del quarto comma dell'art. 3 dei decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, le quote da porre a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno fissate in misura proporzionale alle aliquote stabilite per gli anni 1952 e 1953 con l'art. 17 della presente legge.

Testo vigente dal 4 febbraio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art19 · fonte del testo