[1]A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 9, 10, 13, 26 e 30 e' ripartito, in deroga a quanto disposto dall'art. 16, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

  • a)datori di lavoro................. 55 per cento
  • b)lavoratori....................... 20 "
  • c)Stato............................ 25 "

[2]In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui all'art. 10 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori e' ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15. A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura del 9 per cento della retribuzione, di cui il 6,60 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori. Per i lavoratori agricoli, e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma e' stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:

  • a)per ogni giornata di salariato fisso uomo: datori di lavoro..................... L. 33,26 lavoratori........................... " 12,10
  • b)per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo: datori di lavoro..................... L. 26,80 lavoratori........................... " 9,74
  • c)per ogni giornata di bracciante uomo: datori di lavoro..................... L. 40,28 lavoratori........................... " 14,65
  • d)per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo: datori di lavoro..................... L. 31,78 lavoratori........................... " 11,56

[3]Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'art. 21 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:

  • a)per l'assicurazione contro la tubercolosi 2,60%
  • b)per l'assicurazione contro la disoccupa- zione............................................ 2 - %

[4]La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, e' stabilita per il settore agricolo come segue:

  • a)per ogni giornata di salariato fisso: uomo................................. L. 9,24 donna o ragazzo...................... " 7,71
  • b)per ogni giornata di bracciante: uomo................................. L. 15,40 donna o ragazzo...................... " 7,71
  • c)per ogni giornata di colono o mezza- dro.................................. L. 4,82

Testo vigente dal 15 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art31 · fonte del testo