Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1953 al 14 settembre 1961. 126 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Ferme restando le disposizioni di cui al primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo complessivo dovuto al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per gli anni 1952 e 1953 e' stabilito nel 19,40 per cento della retribuzione di cui al primo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, ed e' per il 14,70 per cento a carico delle aziende e per il 4,70 per cento a carico degli agenti. Il contributo complessivo predetto per gli stessi anni e' assegnato per il 2 per cento al fondo di previdenza e per il rimanente 17,40 per cento al fondo di integrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 830

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art17 · fonte del testo