Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 830.
Abrogato dal 14 settembre 1961
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 830.
Abrogato dal 14 settembre 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1953 al 14 settembre 1961. 126 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ferme restando le disposizioni di cui al primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo complessivo dovuto al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per gli anni 1952 e 1953 e' stabilito nel 19,40 per cento della retribuzione di cui al primo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, ed e' per il 14,70 per cento a carico delle aziende e per il 4,70 per cento a carico degli agenti. Il contributo complessivo predetto per gli stessi anni e' assegnato per il 2 per cento al fondo di previdenza e per il rimanente 17,40 per cento al fondo di integrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 830
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art17 · fonte del testo