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[1]L'articolo 106 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493 e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente:

[2]«Art. 106. - In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato.

[3]Tali promozioni si effettuano con anzianita' di grado assoluta corrispondente alla data del fatto d'arme che rispettivamente le origino' o alla data dell'ultimo fatto d'arme qualora si tratti di un complesso di meriti manifestati in piu' azioni di guerra. L'anzianita' relativa e' stabilita in base al disposto del 2° comma del precedente articolo 82.

[4]Le promozioni straordinarie per merito di guerra si effettuano anche quando non esista la corrispondente vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza che ne deriva e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.

[5]Le proposte per le promozioni straordinarie per merito di guerra sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il RE IMPERATORE dal Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento».

Testo in vigore dal 9 settembre 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-07-19;899~art2 · fonte del testo