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La ferma minore non chiesta per qualsiasi motivo a favore del militare che ne aveva titolo, puo' essere accordata ad un fratello consanguineo, purche' il militare sia tuttora ascritto al Regio esercito, alla Regia marina o alla Regia aeronautica ed abbia prestato o presti servizio con ferma ordinaria. E' produttiva di effetti, a senso del comma precedente, la rinuncia alla conseguita ferma minore, purche' avvenga prima dell'inizio della ferma stessa e concorra il consenso della persona di cui al successivo art. 9.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art7 · fonte del testo