Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La ferma ordinaria di leva e' di 18 mesi. Le ferme minori sono di primo, secondo e terze grado, rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi. Esse possono essere attribuite agli inscritti di leva arruolati, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli seguenti. La concessione delle ferme minori e' subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne e' sfornito, senza essersi trovato nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge sulla obbligatorieta' della istruzione premilitare, dovra' compiere la ferma di durata immediatamente superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art1 · fonte del testo