Il primo ed il secondo comma dell'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono modificati come segue: "Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni. I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara".

Testo vigente dal 1 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;233~art1 · fonte del testo