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Le Banche popolari possono adempiere, fino al 3 giugno 1956, all'obbligo di adeguare il valore nominale delle azioni stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1953 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3093~art1 · fonte del testo