Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1983 al 1 gennaio 1994. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non puo' superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3093~art2 · fonte del testo