La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, e' fissata in L. 4000 mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000 per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1 gennaio 1948. I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.

Testo vigente dal 5 febbraio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-24;1596~art1 · fonte del testo