Agli insegnanti del corso di cui all'articolo precedente e' dovuto un compenso mensile non superiore a lire 13.000 se estranei all'Amministrazione statale e di lire 6500 se dipendenti dall'Amministrazione (statale) stessa. I compensi, previsti dal precedente comma, vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezioni per ciascuna materia impartita sia inferiore a 20.

Testo vigente dal 11 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;600~art4 · fonte del testo