Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009. 522 parole tolte, 20 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: All'ultimo comma dell'art. 29 delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le localita' sismiche di prima e seconda categoria, approvate col R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, sono sostituiti i seguenti:
tolto: I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.
tolto: Nei fabbricati costruiti in conformita' delle presenti norme e' tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:
tolto: a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e l'allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici, in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;
tolto: b) allo scopo di evitare la possibilita' di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati, vengano adottate tesate le piu' brevi possibili ed opportune distanze fra i conduttori medesimi;
tolto: c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi, fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi duecento.
tolto: E' invece consentito l'attacco di sostegni per linee telefoniche e telegrafiche, sia direttamente, sia a mezzo di appoggi elastici, a condizione che la tensione massima di rottura dell'appoggio elastico o di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati ad ogni singolo portale di un fabbricato non superi i chilogrammi duecento.
tolto: I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con ossatura portante in cemento armato; nei fabbricati costruiti in muratura ordinaria potranno essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purche' si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi, dalla entrata in vigore delle presenti norme, dovra' essere richiesto e ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati nelle zone di lª e 2ª categoria.
tolto: Prima di impiegare speciali sistemi di attacco elastici e di sicurezza, destinati a garantire i limiti di sicurezza alla rottura di cui sopra, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici i relativi tipi, corredati di tutti i necessari disegni.
tolto: Dalla entrata in vigore della presente legge, allorche' siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, dovranno essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni sia pubbliche che private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Di Crollalanza - De Francisci - Jung - Ercole - Acerbo - Ciano.
tolto: Visto, il Guardasigilli: De Francisci.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1838~art1 · fonte del testo