Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 188 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ricadenti nei territori indicati all'art. 3 della stessa, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 9 agosto 1954, n. 645. Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi previste. La spesa che la Cassa puo' assumere ai fini del presente articolo sara' determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 645.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-03-19;105~art3 · fonte del testo