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A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ricadenti nei territori indicati all'art. 3 della stessa, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 9 agosto 1954, n. 645.1 Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi previste. La spesa che la Cassa puo' assumere ai fini del presente articolo sara' determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 645.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 luglio 1959, n.555

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La L. 18 luglio 1959, n.555 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che "Il limite di popolazione dei Comuni, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, e' elevato a 10 000 abitanti."

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 1959

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1955 al 19 agosto 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 luglio 1959, n.555

    La L. 18 luglio 1959, n.555 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che "Il limite di popolazione dei Comuni, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, e' elevato a 10 000 abitanti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;105~art3 · fonte del testo