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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]La prima parte del n. 2 dell'art. 38 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, modificato col R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e' modificata come segue:

[9]"2) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, purche' ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza".

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a San Rossore, addi' 4 settembre 1940-XVIII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL - TERUZZI - GRANDI - SERENA - TASSINARI - HOST VENTURI

[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 13 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1662~art1 · fonte del testo