A modifica dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario, conferite a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, non sono soggette a riserva di anzianita'. La graduatoria dei promossi, formata in base alla classificazione dagli stessi riportata nel concorso per uditore giudiziario, sostituisce, a tutti gli effetti, la classificazione di cui all'art. 134 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Testo vigente dal 4 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-23;1251~artunico · fonte del testo