Art. 9 — Anzianità
Il primo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "L'anzianita' degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato". Nel testo del secondo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono soppresse le parole "e di qualifica". Il testo dell'art. 42 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e' pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari. "Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario e' determinato dall'anzianita'. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio".
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
