Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' cosi' modificato: "Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del ((Tribunale superiore delle acque pubbliche)) o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato". L'ultimo comma dello stesso articolo e' cosi' modificato: "La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, e' promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa".

Testo vigente dal 29 febbraio 1956

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1956 al 29 febbraio 1956. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' cosi' modificato: "Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale tolto: Supremo aggiunto: superiore delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-02-07;30~artunico · fonte del testo