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Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' cosi' modificato: "Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale Supremo delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato". L'ultimo comma dello stesso articolo e' cosi' modificato: "La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, e' promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa".

Testo in vigore dal 8 febbraio 1956 al 29 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-07;30~artunico · fonte del testo