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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]All'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 312, e' sostituito l'articolo seguente:

[7]I Comuni provvederanno, con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie che essi intendessero costruire e che non risultassero inscritte in elenchi gia' formati ed omologati.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1904.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Tedesco. L. Luzzatti.

[12]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti

Testo in vigore dal 23 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;362~art1 · fonte del testo

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