Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008. 191 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai Comuni i quali, con l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, si sostituiranno allo Stato nella costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamento inscritte nel relativo piano regolatore provinciale, lo Stato e le Provincie rimborseranno rispettivamente quattro sesti ed un sesto dello effettivo costo delle strade, eseguite in base a progetti, perizie e compensi addizionali approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
tolto: Per le spese relative ai lavori ed alle espropriazioni, le quote da rimborsare dallo Stato e dalle Provincie potranno essere convertite in annualita' costanti, non eccedenti il numero di 20 a cominciare dal 1° gennaio successivo all'inizio dei lavori, e comprensive del capitale e degli interessi, da computarsi al saggio praticato normalmente dalla Cassa dei depositi e prestiti al momento in cui verra' autorizzata la esecuzione dei lavori.
tolto: L'ammontare delle annualita' da corrispondersi dallo Stato o dalle Provincie verra' preventivamente determinato in base all'importo dei lavori, delle espropriazioni o degli imprevisti, considerati nei progetti approvati, salvo conguaglio delle differenze risultanti dalla liquidazione finale.
tolto: Sulle dette annualita' non potranno in alcun caso essere pagate ai Comuni somme che eccedano rispettivamente i quattro sesti ed il sesto dell'importo dei lavori gia' eseguiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-01-02;5~art2 · fonte del testo
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