L'articolo 2 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Maggiore eta'. Capacita' di agire). - La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".

Testo vigente dal 10 marzo 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 281/1985

    Parametro
    13 novembre 1985

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Agrigento con l'ordinanza 18 dicembre 1981 di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato

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  • Ordinanza n. 82/1984

    Parametro
    29 marzo 1984

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 205/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato · Art. 3 Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 252/1982

    Parametro
    29 dicembre 1982

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 205/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato · Art. 3 Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39~art1 · fonte su Normattiva